R.S.A. Villa Tirrena per non autosufficienti

La realizzazione di strutture sociali cerca di dare una risposta ad un crescente bisogno della popolazione in materia di assistenza ai soggetti non autosufficienti e/o terminali non assistibili a domicilio e la strategia dell’ubicazione cerca di rendere tempestivo un eventuale intervento sanitario urgente, pur rimanendo di competenza del S.S.N. nella figura del medico di fiducia ogni e qualsiasi intervento di diagnosi e cura.

Possono pertanto essere ospitate nelle residenze sociali persone stabilmente o provvisoriamente non autosufficienti non assistibili a domicilio, in regime residenziale temporaneo o permanente conesclusione di coloro che sono affetti da malattie infettive a carattere contagioso od altri processi morbosi psichici tali da non poter essere assistiti nella struttura.

Non vi sono altre spese da sostenere in quanto l’assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale che prescrive le terapie mediche e gli eventuali accertamenti sanitari.

Alloggio

Uso di stanze comunitarie

Riscaldamento, fornitura acqua calda, energia elettrica, vitto

Pulizia dei locali e rifacimento del letto

Somministrazione della terapia medica e fornitura di materiale sanitario necessario per la somministrazione

Igiene personale della persona incontinente (esclusi presidi)

Manutenzione e lavaggio biancheria ad uso corrente fornita dalla struttura

Assistenza alla persona, assistenza infermieristica, riabilitativa limitatamente al mantenimento del trofismo e della postura e medica di urgenza

Assistenza religiosa

Tariffe giornaliere per ospiti

(tariffa non autosufficiente = quota sociale + sanitaria)
La retta di ricovero è fissata, alla data odierna, nella somma di euro giornaliere:

€ 90,00 (QUOTA SOCIALE € 36,00) – (QUOTA SANITARIA € 54,00 Delibera Regionale n. 52 del 23/01/2023)

All’atto dell’ingresso l’ospite verserà una somma, non rimborsabile, equivalente all’importo della retta di 10 giorni, successivamente, entro il 10 del mese corrente verserà il relativo importo mensile stabilito.

La variazione della retta o le variazioni della quota di riduzione saranno tempestivamente comunicate all’obbligato al pagamento e si intenderanno approvate se nei successivi 30 giorni dalla regolare comunicazione di variazione l’obbligato non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto provvedendo, entro lo stesso termine, al trasferimento dell’ospite a sue cure e spese.

Vuoi saperne di più?

Clicca qua sotto e richiedi maggiori informazioni su Congregazione Suore dell’Addolorata Serve di Maria.